Provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell'aria - generatori di calore a biomassa e combustione in loco di residui vegetali

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PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

disposti dalle dd.G.R. 7635/08, 9958/09, 2578/14 E 7095/17 con le modifiche introdotte dalle disposizioni attuative dell’Accordo del bacino Padano sottoscritto da Regione Lombardia con le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell’Ambiente il 9.6.17 e d.G.R. 449 del 2.8.2018 che ha approvato l’aggiornamento del PRIA 2018

 

 

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MISURE STRUTTURALI PERMANENTI
 

Limitazioni all’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa a partire dal 1° ottobre.

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo del bacino Padano sottoscritto da Regione Lombardia con le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell’Ambiente il 9 giugno 2017 e dalle dd.G.R. n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA 2018, è in vigore su tutto il territorio regionale:

- il divieto di installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:

• “tre stelle”, per i generatori installati dal 1 ottobre 2018 (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 3 stelle);

• “quattro stelle", per i generatori installati dal 1 gennaio 2020 (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 4 stelle);

- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:

• “due stelle”, per i generatori in esercizio dal 1 otobre 2018 (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 stelle) ;

• “ tre stelle”, per i generatori in esercizio dall’1.1.2020 (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 o 2 stelle) ;

- l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW dal 1 ottobre 2018. Il pellet dovrà rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Le sanzione in caso di inosservanza alle suddette disposizioni sono disciplinate disciplinate dall'art. 27, commi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 4, 12, 13, 13 bis e 14 della Legge regionale n. 24/06.

controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle ispezioni sugli impianti termici. In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, il numero di ispezioni da effettuare annualmente, da parte delle Province o dei Comuni competenti, è pari al 5% degli impianti termici presenti nel territorio di riferimento. Le ispezioni effettuate andranno rendicontate annualmente mediante il Catasto regionale degli impianti termici (CURIT, www. curit.it).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore, il cui ultimo aggiornamento è rappresentato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3965/15, in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento nel catasto regionale CURIT degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale (decreto n. 186 del 7 Novembre 2017) e prevede che i produttori richiedano ad un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie all’individuazione della classe ambientale del proprio generatore rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

 

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali


Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.LGS n.152/06 - TUA) che ne prevede il generale divieto rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall’applicazione di tale disciplina sono stabilite dagli art. 185 e 182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come modificata dalla LR n. 38/15) prevedono la  possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane). Nei Comuni posti a quota inferiore igono le disposizioni stabilite dalla d.G.R. n. 7095/2017 che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.
La combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita solo in alcuni limitati casi, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla deliberazione regionale n.  095/2017.

 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Ambiente  c/o Comune di Nave: Tel. 030/2537439 - Mail: sportellounico@comune.nave.bs.it

Allegati

PROVVEDIMENTI REGIONALI MIGLIORAMENTO ARIA

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Estratto CURIT

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Data: 11/11/2019 Ultima modifica: Lun, 11/11/2019 - 16:18