SINDACO E CONSIGLIERI

Riferimenti Normativi

SINDACO (Art. 15 dello Statuto Comunale)

  1. Il Sindaco è l'organo Responsabile dell'Amministrazione Comunale. In tale veste esercita funzioni di amministrazione, rappresentanza, sovrintendenza e presidenza, nel caso in cui non sia nominato il Presidente del Consiglio.
  2. Ha competenze e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
  3. E' eletto a suffragio universale con le modalità di legge, che disciplina anche i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
  4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.
  5. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento dello stesso

 

GIUNTA (Artt. 20 e 21 dello Statuto Comunale)

Art.20

  1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da minimo 4 massimo 7 assessori.
  3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
  5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva.
  6. Possono essere nominati assessori cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere.
  7. La proposta di nomina del membro esterno alla carica di assessore dovrà essere motivata nel documento proposto dal Sindaco.
  8. L’assessore non Consigliere partecipa alle sedute del Consiglio ed alla discussione, ma non concorre al computo della presenza per la validità delle sedute e non ha diritto di voto.
  9. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
  10. Il Sindaco non può, altresì, nominare componenti della Giunta che siano tra di loro coniugi, ascendenti, discendenti o legati da rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado.

Art.21

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività. Attua gli indirizzi generali del Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso verso lo stesso.
  3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio.

 

CONSIGLIO (Artt.7 e 8 dello Statuto Comunale - Funzioni e competenze)

Art.7

  1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
  2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, qualora venga nominato

Art.8

  1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
  2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
  3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandosi con la programmazione provinciale, regionale e statale.
  4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
  5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
  6. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della propria competenza regolamentare, adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  7. Dopo l'adozione, i Regolamenti resteranno pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entreranno in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
Ultima modifica: Ven, 21/10/2016 - 09:39