TRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI

Sono piccoli trattenimenti le attività dove l'esercente, oltre al pubblico esercizio, fornisce un diverso servizio di musica o di spettacolo.

La SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande permette di installare e utilizzare (articolo 74 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 [1]) apparecchi radiotelevisivi impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini giochi previsti dalle normative vigenti.

Non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti che si svolgono temporaneamente nei pubblici esercizi (l’articolo 13 del Decreto Legge 09/02/2012, n. 5 [2] ha infatti abrogato l'articolo 124 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 [3]).

Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato e non necessita di nessuna comunicazione preventiva al SUAP.

Tutto ciò è valido solo se:

  1. sono rispettati i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente oppure se viene autorizzata una deroga ai limiti acustici;

  2. il trattenimento non è un pubblico spettacolo che necessita di licenza di pubblica sicurezza come previsto dall'articolo 68 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 [4] "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

La licenza di pubblica sicurezza o la SCIA non è necessaria quando:

  • l'ingresso è libero e gratuito l'attività di trattenimento è complementare a quella prevalente di somministrazione

  • mancano spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)

  • gli avvenimenti di spettacolo non sono pubblicizzati

  • il prezzo delle consumazioni non è aumentato rispetto ai prezzi normalmente applicati e non è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso.

Ultima modifica: Lun, 13/08/2018 - 12:32